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Accumuli: al via il credito d’imposta d’imposta per il 2022

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Lo stoccaggio dell'energia è strategico per la transizione ecologica; un piccolo importante passo avanti, ma continueremo a fare pressione per maggiori incentivi

Buone nuove per gli accumuli. Con le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sarà possibile accedere ad un credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento attua un mio emendamento approvato nella finanziaria del dicembre 2021 con il quale sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno di questa tecnologia.

Con il comma 812 dell’articolo 1 della Legge, infatti, si è previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (LEGGI ANCHE “DL taglia prezzi: approvate importanti misure pro-rinnovabili”), anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’Economia 6 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.

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La norma però prevede espressamente solo il cumulo del credito di imposta con lo scambio sul posto e nei limiti dei 3 milioni di euro per l’anno 2022, quindi restano esclusi gli impianti fotovoltaici incentivati con il vecchio conto energia.

In particolare, è previsto che l’Istanza sia inviata dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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